Richiesta di autorizzazione per l’accesso al Porto

Accedere agli impianti portuali e alle banchine che ne fanno parte
 

La richiesta e il rilascio del titolo valido per accedere agli impianti portuali di Ravenna e alle banchine che ne sono parte, è disciplinata da due provvedimenti:

l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n.4 del 18.04.2023 relativa al c.d. "background check" istituito dall'articolo 4.2 della Parte IV del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) approvato con D.M. 20.09.2022 e poi modificato con D.M 299 del 02.12.2024, il cui superamento è necessario per poter accedere agli impianti portuali,

e l’Ordinanza del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale n. 7 del 04.04.2025 che istituisce le aree di elevata sicurezza, cioè le banchine che sono parte di impianti portuali, e indica le procedure per ottenere un valido titolo, ulteriore rispetto al superamento del background check, per accedervi stabilmente o un permesso per accedervi occasionalmente.


Le operazioni che seguono, relative alla richiesta e rilascio dei badge per accedere stabilmente alle banchine parte di impianti portuali, vanno effettuate e sono gestite tramite l’apposita funzione disponibile sul Port Community System (PCS) di Ravenna (www.pcs-ravenna.it) per utilizzare la quale è necessario essere in possesso delle credenziali che possono essere richieste compilando il modulo on-line accessibile dalla home page del PCS cliccando sul pulsante “Registrati”.


Dopo aver effettuato l’accesso al PCS occorre utilizzare la funzione Applicativi / Servizi AP / Badge di Accesso. Per qualsiasi problematica legata all’utilizzo della funzione si può contattare il servizio assistenza al numero: +39 010 2473104 o tramite e-mail all’indirizzo: callcenter@hub-net.it.


CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI (NECESSARIO PER ACCEDERE STABILMENTE A QUALUNQUE IMPIANTO PORTUALE)


Per accedere a qualunque impianto portuale è necessario preliminarmente superare il controllo dei precedenti personali, il cosiddetto “background check”, istituito dall’articolo 4.2 della Parte IV del PNSM e disciplinato nel porto di Ravenna dall’Ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale n. 4 del 18.04.2023.


In relazione a ciascun lavoratore che stabilmente svolge la sua attività in impianti portuali, anche se non opera in banchina, i datori di lavoro devono caricare sul PCS i seguenti dati:

  • nome e cognome
  • data di nascita
  • nazionalità
  • comune e provincia di nascita o, per cittadini stranieri, stato estero
  • codice fiscale
  • indirizzo e-mail
  • data di inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro

e caricare i file contenenti i seguenti documenti richiesti dall’Art. 2.2 dell’Ordinanza n. 4/2023:

  • documento di identità o, per cittadini stranieri, titolo di soggiorno in corso di validità
  • autodichiarazione attestante la residenza dell’interessato relativa almeno agli ultimi cinque anni
  • per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di 6 mesi, residenti all’estero, una certificazione o attestazione rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali

TESSERA ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DEL BACKGROUND CHECK


Il datore di lavoro riceve l’elenco nominativo dei soggetti che hanno superato il controllo e, per ciascuno dei dipendenti, la relativa tessera digitale in formato PDF attestante il superamento del controllo, che dovrà distribuire ai propri lavoratori. 


Tale tessera non è valida per accedere in banchina e, in caso di controlli da parte delle Forze di Polizia, dovrà essere esibita (in formato digitale o in formato cartaceo) unitamente ad un documento di identità. L’elenco nominativo dei soggetti che hanno superato il controllo dovrà essere a disposizione delle Forze di Polizia per eventuali controlli.
Nel caso in cui alcuni lavoratori non superino il controllo dei precedenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio con attribuzioni di Polizia di Frontiera per ottenere le informazioni del caso.


BADGE O AUTORIZZAZIONE PER ACCEDERE STABILMENTE ALLE BANCHINE PARTE DI IMPIANTO PORTUALE


Per coloro che operano in banchina in modo non occasionale è necessario il badge elettronico per ottenere il quale, come è stabilito dall’art. 5 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale n. 7/2025, occorre che il legale rappresentante della società datore di lavoro, il responsabile dello stabilimento o un loro delegato, selezioni  sul PCS in fase di richiesta, la casella “accesso ad aree di elevata sicurezza” e, così facendo, attivi la necessità di fornire le seguenti ulteriori informazioni:

 

  • numero di telefono cellulare
  • tipo di attività da svolgere
  • tipo di rapporto contrattuale col datore di lavoro

Se l’impresa non è tra quelle già autorizzate dall’AdSP o non dispone di altro valido titolo ai sensi degli articoli 16, 17 o 18 della Legge 84/1994 o 68 del Codice della Navigazione, il caricamento delle informazioni e la richiesta assumono la valenza di istanza per ottenere il badge (o una serie di badge) e, conseguentmente, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo per € 16,00.


Prova dell’assolvimento dell’imposta di bollo (per esempio copia del modulo F24 quietanzato) va fornita al più tardi al momento della consegna dei badge.


In tutti i casi per il rilascio del badge elettronico è richiesto il versamento di € 15,00 a titolo di parziale rimborso delle spese di emissione e gestione del servizio. Tale versamento va effettuato tramite il servizio PagoPA a seguito del ricevimento dell’apposito Avviso di pagamento. Non sono accettati altri metodi di pagamento.


Per i lavoratori già in possesso di badge ottenuto in applicazione della precedente disciplina (Ordinanza n. 3 /2013 del Presidente dell’Autorità portuale di Ravenna, abrogata dalla nuova Ordinanza n. 7/2025) e che operano in banchina in modo non occasionale, al fine di mantenere il badge elettronico, occorre completare i dati già presenti su PCS caricando i dati e documenti necessari per il background check. Si procederà comunque, nel tempo, a una graduale sostituzione dei badge con quelli di cui all’Ordinanza n. 7/2025, per adeguarli al formato previsto da quest’ultima.
I lavoratori in possesso di badge in forza della precedente disciplina per i quali, non operando in banchina, non vengono fornite le informazioni richieste, dovranno restituire il badge elettronico di cui deve essere chiesta la disabilitazione sul PCS. In difetto, verranno disabilitati d’ufficio.


CONSEGNA DEL BADGE


Il richiedente o l’intestatario del badge che viene invitato a ritirarlo deve presentarsi munito di documento di identità. Non vengono consegnati badge a soggetti diversi dal richiedente o dall’intestatario.


ESIBIZIONE DEL BADGE


I lavoratori che si recano nelle aree di elevata sicurezza devono avere con sè il badge, la tesera di superamento del background check (anche come file su telefono cellulare) e un valido documento di identità personale.

ACCESSI OCCASIONALI 
PERMESSI PER ACCESSI OCCASIONALI ALLE BANCHINE PARTE DI IMPIANTI PORTUALI 


Le persone che hanno necessità di accedere occasionalmente alle banchine parte degli impianti portuali o a bordo di una nave devono munirsi di permesso di accesso occasionale rilasciato dall’AdSP.


Le domande per il rilascio di tale permesso, in base all’art.7 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale n. 7/2025, possono essere presentate all’AdSP dai legali rappresentanti di società dell’impresa titolare dell’impianto portuale interessato, dai responsabili dell’impianto portuale o dai loro incaricati, i cui nominativi devono essere comunicati all’AdSP.


La domanda si presenta compilando il modulo on line messo a disposizione dei soggetti abilitati a presentarle fornendo le seguenti informazioni nei campi previsti:

  • Nome, cognome, codice utente del richiedente;
  • Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dell’interessato, cioè del soggetto a favore del quale il premesso viene richiesto;
  • Codice fiscale dell’interessato;
  • Indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare dell’interessato per eventuali comunicazioni relative alla gestione della richiesta o del permesso;
  • Ragione sociale, codice fiscale e indirizzo e-mail dell’azienda il cui lavoratore è destinatario del permesso;
  • Attività per svolgere la quale si chiede il permesso; 
  • Decorrenza e durata del permesso richiesto.

PERMESSI PER ACCESSI OCCASIONALI PER TRANSITARE DALLE BANCHINE PARTE DI IMPIANTI PORTUALI E SALIRE A BORDO NAVE O EFFETTUARE UNA FORNITURA ALLA NAVE


Le domande per il rilascio del permesso per transitare occasionalmente da banchina parte di impianto portuale per salire a bordo di una nave o per eseguire forniture alla stessa vanno presentate dal legale rappresentante dell’agenzia marittima interessata o suo incaricato, i cui nominativi devono essere comunicati all’AdSP.


La domanda si presenta compilando il modulo on line messo a disposizione dei soggetti abilitati a presentarle fornendo le seguenti informazioni nei campi previsti:

  • Nome, cognome, codice utente del richiedente;
  • Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) dell’interessato, cioè del soggetto a favore del quale il permesso viene richiesto;
  • Codice fiscale dell’interessato;
  • Indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare dell’interessato per eventuali comunicazioni relative alla gestione della richiesta o del permesso;
  • Ragione sociale, codice fiscale e indirizzo e-mail dell’azienda il cui lavoratore è destinatario del permesso;
  • Attività per svolgere la quale il permesso viene richiesto. 
  • Durata del permesso: data ed ora di inizio e di fine attività.
  • Nome della nave
  • Nome dell’impianto portuale


RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO OCCASIONALE


Conclusasi la raccolta delle informazioni allegate alla richiesta di permesso di accesso occasionale, questo viene rilasciato dall’AdSP e inviato via e-mail all’interessato. Informazione del permesso rilasciato viene anche fornita all’impianto portuale in cui si trova la banchina cui è stato richiesto di accedere e a chi ha effettuato la richiesta.


Il soggetto al quale è stato rilasciato il permesso deve portare sempre con sé idoneo documento di identità ed il permesso ottenuto, stampato o su dispositivo elettronico, onde poterlo mostrare all’ingresso dell’impianto portuale, all’ingresso della banchina o in qualsiasi momento al personale dell’impianto portuale, al personale dell’AdSP o alle forze dell’ordine.


ACCESSI OCCASIONALI ALLA PARTE PRIVATA DELL’IMPIANTO PORTUALE (NON BANCHINA)


Gli accessi occasionali alle parti non demaniali degli impianti portuali sono gestiti in base alla disciplina stabilita dal relativo piano di security dell’impianto portuale. Non occorre pertanto il permesso dell’AdSP.


Si evidenzia che, come stabilito dall’allegato alla Circolare n. 52 del 30.12.2022 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, a titolo esemplificativo, sono “considerati operatori occasionali all’interno degli impianti portuali le seguenti categorie:

  • Personale Tecnico (es. riparazioni, service equipaggiamento nave etc.)
  • Autotrasportatori.

Il permesso di accesso occasionale sarà rilasciato dal PFSO, nei modi previsti dal suo PFSP, il quale terrà idonea registrazione degli accessi autorizzati secondo le procedure definite (o da inserire, se assenti) nello stesso PFSP.


In ogni caso, i PFSO sono chiamati a svolgere ogni attività di verifica loro attribuita dalla normativa internazionale, dalle leggi e dai regolamenti nazionali, dalle ordinanze locali e dalle istruzioni impartite dalle Autorità competenti. Ai sensi della Circolare “Security n. 52/2022” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto del 30.12.2022, 
l’accesso agli impianti portuali da parte di qualunque soggetto, ancorché munito di tesserino di accesso, è sempre e comunque sottoposto al consenso del terminalista / PFSO.


Per ulteriori informazioni scrivere a: autorizzazioni@port.ravenna.it.

Data di ultima modifica: 07/04/2025

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