Bunkeraggio, allibo e trasporto merci
- Le operazioni di bunkeraggio, allibo e trasbordo merci per la cui effettuazione sia necessario affiancare bettoline, navi o galleggianti in genere alle navi ormeggiate alle banchine del porto, sono sempre consentite quando la larghezza delle unità affiancate non sia superiore a quelle previste.
- Quando la somma delle larghezze superi i valori indicati, le predette operazioni sono consentite soltanto quando il tratto di canale interessato non sia impegnato dal transito di navi, ed in tal caso le bettoline, navi o galleggianti in genere, impiegate nelle operazioni in parola, devono spostarsi con sufficienti anticipo, all’approssimarsi di navi in transito, alla banchina libera più vicina, in modo tale da non intralciare, rallentare o impedire il transito delle navi nel canale stesso.
- Agli accosti in porto sono, comunque, sempre vietate le operazioni di allibo, trasbordo o rifornimento a mezzo bettolina di prodotti infiammabili delle categorie “A” e “B”, di prodotti chimici pericolosi e di gas anche se allo stato liquido.
- La zona di mare delimitata dalle sotto indicate coordinate è riservata alle operazioni di allibo:
44° 31′ 08” Nord – 012° 24′ 00” Est
44° 31′ 08” Nord – 012° 26′ 08” Est
44° 30′ 18” Nord – 012° 24′ 00” Est
44° 30′ 38” Nord – 012° 26′ 08” Est
In tale zona di mare è vietato l’ancoraggio a tutte le navi, nonché la sosta e la navigazione quando sono in corso operazioni di allibo.
Data di ultima modifica: 31/01/2023