Autorità Portuale di RavennaAutorità Portuale di Ravenna

Operazioni di bunkeraggio, allibo e trasporto merci

  1. Le operazioni di bunkeraggio, allibo e trasbordo merci per la cui effettuazione sia necessario affiancare bettoline, navi o galleggianti in genere alle navi ormeggiate alle banchine del porto, sono sempre consentite quando la larghezza delle unità affiancate non sia superiore a quelle previste.
  2. Quando la somma delle larghezze superi i valori indicati, le predette operazioni sono consentite soltanto quando il tratto di canale interessato non sia impegnato dal transito di navi, ed in tal caso le bettoline, navi o galleggianti in genere, impiegate nelle operazioni in parola, devono spostarsi con sufficienti anticipo, all'approssimarsi di navi in transito, alla banchina libera più vicina, in modo tale da non intralciare, rallentare o impedire il transito delle navi nel canale stesso.
  3. Agli accosti in porto sono, comunque, sempre vietate le operazioni di allibo, trasbordo o rifornimento a mezzo bettolina di prodotti infiammabili delle categorie "A" e "B", di prodotti chimici pericolosi e di gas anche se allo stato liquido.
  4. La zona di mare delimitata dalle sottoindicate coordinate è riservata alle operazioni di allibo:

    • 44° 31' 08'' Nord - 012° 24' 00'' Est
    • 44° 31' 08'' Nord - 012° 26' 08'' Est
    • 44° 30' 18'' Nord - 012° 24' 00'' Est
    • 44° 30' 38'' Nord - 012° 26' 08'' Est

    In tale zona di mare è vietato l'ancoraggio a tutte le navi, nonché la sosta e la navigazione quando sono in corso operazioni di allibo.

Bacini di carenaggio (fisso e galleggiante)

fisso (Cantieri Ravenna) massima lunghezza consentita 180 m.
galleggiante (Rosetti) massima lunghezza consentita 70 m.
Autorità Portuale di Ravenna - Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna - Tel. +39 0544 608811 Fax +39 0544 608888 - info@port.ravenna.it    Credits